I Commissari Liquidatori hanno presentato istanza al Presidente del Tribunale Ordinario di Roma per essere autorizzati a procedere al PAGAMENTO del 100% degli importi spettanti a tutti i creditori iscritti nello STATO PASSIVO (QUINTO) depositato il 30.07.2015.
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA, preso atto di tale richiesta, HA AUTORIZZATO i Commissari Liquidatori a procedere al PAGAMENTO DEL 100% degli importi ammessi, che potrà essere richiesto a partire da lunedì 18 gennaio 2016.
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PROCEDURA PAGAMENTO SALDO CREDITI ammessi allo STATO PASSIVO della liquidazione depositato presso il Tribunale di Roma in data 30.07.2015.
Al fine di consentire all’I.M.A.I.E. in Liquidazione generale di soddisfare TUTTI I CREDITORI AMMESSI allo stato passivo del 30.07.2015, si comunica quanto segue.
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1) I singoli aventi diritto dovranno RICHIEDERE i documenti contabili-fiscali necessari ai fini dell’erogazione, alternativamente:
- recandosi presso gli uffici dell’I.M.A.I.E. in Liquidazione in Roma alla Via Piave n. 66, 1° piano nei seguenti giorni ed orari:
a) lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10:00 alle 12:00;
b) martedì e giovedì dalle ore 14:00 alle ore 16:00;
- scrivendo all’indirizzo e-mail segreteria@imaie.it e specificando nella richiesta:
I) nome e cognome;
II) data di nascita;
III) un recapito telefonico;
IV) tipo di documento contabile-fiscale richiesto, secondo quanto di seguito specificato.
2) I singoli aventi diritto dovranno, poi, compilare, sottoscrivere ed INVIARE IN ORIGINALE i seguenti documenti contabili-fiscali forniti dai nostri uffici:
a) per i residenti in Italia:
- FATTURA: se il soggetto è titolare di Partita I.V.A., con specifica della tipologia del proprio regime fiscale;
- RICEVUTA: se il soggetto non è titolare di Partita I.V.A.
b) per i residenti in un Paese Comunitario:
- FATTURA: se il soggetto è titolare di Partita I.V.A.
- RICEVUTA se il soggetto non è titolare di Partita I.V.A. e CERTIFICAZIONE DI RESIDENZA FISCALE (per il riconoscimento della Convenzione bilaterale al fine di evitare le doppie imposizioni sul reddito).
c) per i residenti in un Paese Extra-Comunitario:
- RICEVUTA e CERTIFICAZIONE DI RESIDENZA FISCALE (per il riconoscimento della Convenzione bilaterale al fine di evitare le doppie imposizioni sul reddito).
3) I singoli aventi diritto dovranno, infine, inviare una fotocopia del proprio DOCUMENTO D’IDENTITA’.
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IL PAGAMENTO avverrà solo a mezzo BONIFICO BANCARIO, unicamente a favore dell’intestatario del documento contabile-fiscale (fattura o ricevuta).
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Raccomandiamo attenzione nella trascrizione delle proprie coordinate bancarie, codice IBAN e codice SWIFT/BIC per i residenti all’estero.
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Ricordiamo, inoltre, che:
I) qualora la documentazione inviata risulti incompleta e/o errata, non sarà possibile procedere al pagamento;
II) tutti i documenti elencati al precedente punto 2) lettere a), b) oppure c) dovranno rigorosamente essere compilati in originale ed inviati a mezzo posta, oppure consegnati a mano presso gli uffici della Liquidazione;
III) non si potranno accettare per alcuna ragione documenti inviati via telefax e/o via e-mail.
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Per eventuali chiarimenti, gli uffici dell’I.M.A.I.E. in Liquidazione generale sono a disposizione telefonicamente dal lunedì al venerdì dalle ore 09.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle ore 15.30 al numero telefonico 06/42020713.
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I Commissari Liquidatori
Avv. Giovanni Galoppi
Prof. Enrico Laghi
Avv. Giuseppe Tepedino
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